STATUTO  ASSOCIAZIONE “NEL NOME DEL RISPETTO”


ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'Associazione culturale denominata: "NEL NOME DEL RISPETTO", con sede in Foligno, via Umberto I° n.48.

La durata dell' Associazione è illimitata.

 

ART. 2 - (Finalità)

L' Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, valorizzare e realizzare la cultura della comunicazione, della solidarietà, della comprensione dell’individuo e della personalità di ogni essere umano, proprio nel nome del rispetto che dovrebbe costituire elemento indissolubile di ogni individuo inserito nella società civile.

Ai fini del raggiungimento dello scopo, l’Associazione si propone di promuovere varie attività, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di concorsi a premi e/o senza premi, attività di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, attività editoriale, attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni, sondaggi, spettacoli teatrali, mostre, rassegne cinematografiche, istituzioni di premi e di borse di studio. Realizzare comunque, una serie di iniziative di natura artistica, musicale, teatrale, sui temi culturali e di attualità in ordine alle finalità dell’associazione, ivi inclusa l’accettazione di somme ed utilità da terzi a titolo di sponsorizzazione delle iniziative in programma.

L’Associazione potrà partecipare ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi; fornire consulenza legale, assistenza qualificata a tutela dei diritti fondamentali, delle pari opportunità e della non discriminazione, screening sull'osservanza della normativa regionale, nazionale ed europea nei temi e negli argomenti attinenti e complementari a quelli perseguiti dall’Associazione.

L' Associazione potrà inoltre promuovere e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, happening ed esposizioni d'arte che siano mirati a diffondere e far proprio il concetto del rispetto presso le giovani generazioni, nel dibattito sulla realtà quotidiana delle persone, il loro ambito familiare ed affettivo, il grado di integrazione sociale e lavorativa, il rapporto con le nuove tecnologie, il diritto a pari opportunità.

L’Associazione potrà inoltre promuovere e realizzare incontri e interscambi culturali con i Paesi EU e del resto del mondo, nonché attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche e private, italiane ed estere; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi.

L' Associazione potrà, infine, istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività anche con il mondo universitario e a favore di tutti gli studenti.

L' Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle qui stabilite, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 3 - (Soci)

Sono ammessi all' Associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno. L' organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va opportunamente motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono previste 4 categorie di Soci:

  • Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e versato il contributo al momento della costituzione dell’Associazione;
  • Ordinari (coloro che aderiscano a "Nel Nome del Rispetto" accettandone finalità e scopi ed impegnandosi a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto e l' eventuale Regolamento)
  • Sostenitori (coloro che oltre a aderire a " Nel Nome del Rispetto " accettandone finalità e scopi e impegnandosi a partecipare alle attività sociali, intendano erogare contribuzioni volontarie straordinarie)
  • Onorari (coloro ai quali viene conferita tale qualifica dall'Assemblea per meriti particolari: acquisiti a favore dell'Associazione e, più in generale, acquisiti per l' impegno profuso in direzione delle finalità propugnate dall’Associazione)  

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, nonché clubs ed associazioni il cui oggetto sociale non sia in contrasto con quello dell’Associazione, che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

Il numero dei Soci ordinari, sostenitori e onorari è illimitato. I Soci, ad esclusione di coloro ai quali è stata conferita la qualifica di onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; nel caso di persone giuridiche o Enti tale diritto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati, se preventivamente stabilito, per le spese sostenute nello svolgimento dell' attività prestata. Le convocazioni assembleari devono essere fatte per iscritto ai Soci e, nella stessa maniera, devono essere resi pubblici gli atti e le deliberazioni relative. L' esercizio elettorale è libero e rispondente al principio del voto singolo.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' Associazione prevalentemente in modo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

 
L' Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze e nel caso di particolare necessità, assumere lavoratori occasionali o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.


I Soci ordinari e sostenitori devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale e rispetto, in osservanza del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il Socio può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell'Associazione, il Socio può essere escluso dalla stessa. L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto palese e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell' interessato.

 

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell' Associazione hanno struttura democratica e sono:

  • Assemblea dei Soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Possono essere eletti e nominati agli Uffici e alle Cariche Sociali tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Gli incarichi associativi sono assunti e assolti a totale titolo gratuito.


ART. 7 - (Assemblea)

L' Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti all' Associazione anteriormente alla data di convocazione. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, anche via mail o sms, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l' adunanza e contenente l' ordine del giorno dei lavori. L' Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell' Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
I compiti dell' Assemblea:

  • determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • approvare il rendiconto economico finanziario;
  • approvare l'eventuale Regolamento interno;
  • deliberare su quant' altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei Soci. L' Assemblea potrà svolgersi anche in modalità di teleconferenza mediante tecnologia informatica adeguata.


Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (o da un componente dell' Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).


ART. 8 - (Consiglio Direttivo)

II Consiglio, in quanto espressione della volontà dell'Assemblea dei Soci, è il massimo organo di rappresentanza e controllo dell'Associazione. Viene eletto dall' Assemblea dei Soci ed è formato da un numero compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall' Assemblea. I Consiglieri rimangono in carica tre anni.


I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, e a mero titolo esemplificativo:


a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico - finanziario;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all' attività sociale;

e) deliberare circa l’ingresso, il recesso e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

 

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell' Associazione; dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l' Assemblea; convoca l' Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo, unitamente al Vice Presidente e al Segretario e Tesoriere; può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea ed è munito di ogni più ampia facoltà per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può essere sostituito da un Vice Presidente. Il Presidente, così come tutti gli altri componenti il Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

ART. 10 - (Risorse economiche)

I mezzi finanziari e il patrimonio di "Nel Nome del Rispetto" sono costituiti dai contributi dei Soci, degli Enti pubblici e privati, dell' Unione Europea, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività economiche e dei servizi prestati, da eventuali eredità, donazioni e legati, dai beni mobili e immobili, e da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
Le sovvenzioni e gli aiuti finanziari non devono pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza dell' Associazione. L' Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 11 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell' Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all' anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall' Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell' Associazione almeno 20 gg. prima dell' Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell' esercizio sociale.

ART. 12 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L' eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall' Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 13 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.